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Articolo 1 ‑ FONDATORE

1.1 Per volontà dell'Ente Cassa di Risparmio di Fi­renze è costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una fondazione denomina­ta "FONDAZIONE RINASCIMENTO DIGITALE ‑ NUOVE TECNO­LOGIE PER I BENI CULTURALI".

 

Articolo 2 ‑ SOSTENITORI

2.1 Possono aderire alla Fondazione, come sostenito­ri, altre persone fisiche, società, enti e istitu­zioni pubblici o privati.

2.2 L'ammissione dei soggetti sostenitori è delibe­rata dal Consiglio Direttivo previo assenso del fon­datore.

2.3 I rappresentanti dei sostenitori costituiscono un comitato che è chiamato ad esaminare i bilanci della Fondazione e formulare pareri ed eventuali proposte al Consiglio Direttivo sulla gestione della Fondazione stessa. Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione.

 

Articolo 3 ‑ SEDE 

3.1 La Fondazione ha sede legale a Firenze, in Via Bufalini n.6.

3.2 La Fondazione potrà istituire altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabili organizzazio­ni, succursali, uffici, strutture operative e labo­ratori di ricerca.

 

Articolo 4 ‑ DURATA

4.1 La Fondazione ha durata illimitata e si estin­guerà nei casi e con le modalità previsti dal pre­sente statuto e dalla legge.

 

Articolo 5 ‑ RICONOSCIMENTO GIURIDICO

5.1 La Fondazione potrà perseguire le proprie fina­lità su tutto il territorio nazionale e pertanto chiederà allo stato il riconoscimento della personalità giuridica.

 

Articolo 6 ‑ SCOPI ISTITUZIONALI

6.1 La Fondazione si propone di promuovere l'appli­cazione, secondo standard di elevata qualità, delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunica­zione per la valorizzazione dei beni culturali, in­tesi nella loro accezione più vasta, assumendo, an­che in collaborazione con altri soggetti, iniziative di ricerca, consulenza, documentazione, promozione, formazione e divulgazione. La Fondazione dedica una speciale attenzione alle problematiche relative alla conservazione delle memorie digitali.


Articolo 7 ‑ ATTIVITÀ

7.1 La Fondazione persegue i propri scopi istituzio­nali nei diversi settori di applicazione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la valorizzazione dei beni culturali, archivi­stici e scientifici, tramite le seguenti attività:

‑ ricerche per la definizione di standard, liste e programmi per la valorizzazione del patrimonio cul­turale finalizzati allo sviluppo di applicazioni innovative;

‑ formazione e aggiornamento di operatori dei beni culturali;

‑ promozione e diffusione delle tematiche proprie dei settori sopra indicati tramite l'organizzazione e la gestione di eventi pubblici e la pubblicazione di materiale editoriale, anche on line;

‑ servizi di consulenza, progettazione, studio, do­cumentazione, promozione e comunicazione per sogget­ti pubblici e privati operanti nei settori di inter­vento della Fondazione.

 

Articolo 8 ‑ CARATTERE NO PROFIT

8.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e pertanto durante tutta la sua esistenza non potrà distribui­re, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

8.2 Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

8.3 Per lo svolgimento dei propri compiti la Fonda­zione utilizza i contributi erogati dal fondatore e da soggetti pubblici e privati, oltre ai proventi deri­vanti dalle attività e dai servizi da essa prestati.

 

Articolo 9 ‑ PATRIMONIO

9.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione formato dagli apporti e dalle elargizioni liberali, in denaro o in natura, effettuati dal fondatore, sia in sede di atto costitutivo sia successivamente. Il fondatore, in relazione ai programmi predisposti dagli organi della fondazione, potrà assumere l'impegno di appor­tare altre risorse finanziarie affinché tali pro­grammi siano realizzabili;

b) da ogni altra risorsa o attività finanziaria da chiunque apportata in momenti successivi per incre­mentare il patrimonio;

c) dagli accantonamenti fatti a fondi di riserva e dagli avanzi di gestione non destinati allo svolgi­mento delle attività istituzionali;

d) da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo e destinati ad incre­mentare il patrimonio.

 

Articolo 10 ‑ FONDO DI GESTIONE

10.1 Il fondo di gestione destinato alla realizza­zione delle attività della Fondazione è costituito:

a) dai redditi del patrimonio;

b) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle direttamente con­nesse e strumentali;

c) dai contributi e dalle altre risorse finanziarie devoluti alla Fondazione per il suo funzionamento e per l'esercizio della sua attività;

d) dalle erogazioni liberali da chiunque fatte e non destinate a incrementare il patrimonio.

 

Articolo 11 ‑ ORGANI

11.1 Sono organi della Fondazione:

‑ il Consiglio Direttivo;

‑ il Presidente;

‑ il Segretario della Fondazione;

‑ il Collegio dei Revisori dei Conti;

‑ il Comitato Scientifico.

 

Articolo 12 ‑ COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di sette.

12.2 I consiglieri sono nominati dal fondatore e restano in carica tre esercizi e possono essere con­fermati consecutivamente non più di due volte, salvo eccezioni approvate dal fondatore.

12.3 Qualora nel corso del suo mandato un consiglie­re venga a cessare dalla carica per qualsiasi causa, sarà sostituito da altra persona nominata sempre dal fondatore. Il sostituto resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

 

Articolo 13 ‑ CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

13.2 La convocazione può essere fatta mediante avvi­so trasmesso a mezzo lettera raccomandata oppure per fax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di ur­genza tale termine e' ridotto a tre giorni.

13.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono vali­de, anche in assenza di formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri in carica.

13.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e precisamente: entro il mese di no­vembre, per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività relativo al­l'esercizio successivo; entro il mese di marzo, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

13.5 In sede preventiva il Consiglio fissa le diret­tive di ordine programmatico, il programma di atti­vità e il budget finanziario.

 

Articolo 14 ‑ FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presi­dente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Qualora entrambi siano assenti la presidenza sarà assunta dal Consigliere più anziano di età.

14.2 Alle riunioni del Consiglio Direttivo parteci­pano, senza diritto di voto, il Segretario della Fondazione, che svolge anche la funzione di segreta­rio della riunione, e i membri del Collegio dei Re­visori dei Conti. Quando lo riterrà opportuno, il Presidente potrà far intervenire alle riunioni i membri del Comitato Scientifico nonché altri esperti.

14.3 Di ogni adunanza del Consiglio verrà redatto a cura del Segretario il verbale, da trascrivere nel­l'apposito libro e quindi firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

 

Articolo 15 ‑ MAGGIORANZE

15.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono rego­larmente costituite con la presenza della maggioran­za dei consiglieri in carica e le deliberazioni ven­gono prese a maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto non richieda maggioranze qualificate. Ogni consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di pa­rità di voti prevale il voto di chi presiede la riu­nione.

 

Articolo 16 ‑ RIUNIONI DEL CONSIGLIO IN VIDEO E TELE CONFERENZA

16.1 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti, compresi i revisori dei conti, possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presuppo­sti, il Consiglio Direttivo s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza in­sieme al Segretario. Nel verbale della riunione do­vrà essere fatta menzione delle modalità con le qua­li è avvenuto il collegamento con i consiglieri lon­tani e di come essi hanno espresso il voto.

 

Articolo 17 ‑ POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DI­RETTIVO

17.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in ordine al perseguimento degli scopi istituzionali ed alla gestione delle attività della Fondazione, ivi inclusa la gestione e l'impiego delle risorse finanziarie.

17.2 Il Consiglio Direttivo pertanto provvede:

‑ a predisporre e approvare i programmi della Fonda­zione, fissando gli indirizzi generali da osservare nello svolgimento delle attività istituzionali;

‑ a nominare il Segretario Generale della Fondazione e a stabilirne gli emolumenti;

‑ a nominare, nel caso in cui venga ravvisata la opportunità o necessità, un Direttore scientifico stabilendo il suo compenso;

‑ a determinare eventuali compensi ai componenti del Comitato Scientifico;

‑ ad affidare incarichi e consulenze a soggetti qua­lificati per le attività della Fondazione;

‑ a redigere ed approvare regolamenti interni per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione;

‑ ad approvare i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Segretario;

‑ a prevedere nello stato patrimoniale del bilancio l'iscrizione della posta concernente il fondo di dotazione e le sue successive variazioni;

‑ ad accettare la partecipazione di nuovi soggetti sostenitori, previo assenso del fondatore;

‑ a deliberare in merito all'accettazione di lasci­ti, eredità, donazioni ed altre elargizioni libera­li nonché all'alienazione di beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione quando questi non ri­sultino più necessari all'esercizio dell'attività istituzionale;

‑ a deliberare, con la maggioranza di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica e previa autorizza­zione del fondatore, le eventuali modifiche da ap­portare allo statuto e da sottoporre all'approvazio­ne dell'Autorità Governativa;

‑ a delegare al Segretario o a uno dei suoi membri i poteri relativi alla gestione corrente ed ordina­ria della Fondazione;

‑ qualora ne ravvisi i presupposti, a dichiarare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica e con il parere favorevole del fondatore, l'esistenza di cause di estinzione o scioglimento della Fondazione, provvedendo alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal presente sta­tuto e dalla legge.

17.3 Qualora lo ritenga opportuno, il fondatore può stabilire un eventuale compenso per l'opera prestata dai membri del Consiglio Direttivo e/o dal Presidente.

 

Articolo 18 ‑ PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

18.1 Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri mem­bri il Presidente ed un Vice Presidente i quali re­steranno in carica per la stessa durata del Consi­glio.

18.2 Per la prima volta il Presidente e il Vice Pre­sidente saranno nominati dal fondatore con l'atto costitutivo.

18.3 Il Presidente sovrintende all'andamento della Fondazione, coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.

18.4 In caso di assenza o di impedimento del Presi­dente le sue funzioni verranno svolte dal Vice Pre­sidente. In assenza o impedimento di entrambi la Presidenza è affidata al Consigliere più anziano di età secondo quanto previsto dal precedente art.14.

 

Articolo 19 ‑ RAPPRESENTANZA LEGALE

19.1 Il Presidente è investito della rappresentanza legale della Fondazione e dell'uso della firma e potrà conferire procure speciali per il compimento di determinati atti anche a favore di persone estranee alla Fondazione.

19.2 Per determinati atti rientranti nella gestione ordinaria corrente, il Consiglio Direttivo potrà conferire deleghe amministrative al Presidente, al Vice Presidente e a singoli Consiglieri.

 

Articolo 20 ‑ SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE

20.1 Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per il periodo di tempo fissato dal Consiglio. Per la prima volta il Segretario Generale è nominato dal Fondatore con l'Atto Costitutivo.

20.2 Il Segretario della Fondazione:

‑ predispone i bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consi­glio Direttivo;

‑ propone all'approvazione del Consiglio Direttivo i programmi delle attività scientifiche e di ricerca della Fondazione, elaborati d'intesa con l'eventuale Direttore scientifico e tenuto conto delle indica­zioni del Comitato Scientifico;

‑ dà attuazione, secondo le direttive date dal Pre­sidente, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

‑ è responsabile della struttura organizzativa e dirige e coordina il personale e le attività della Fondazione;

‑ sovrintende a tutte le attività di pianificazione, amministrative, contabili e fiscali della Fondazio­ne;

‑ sovrintende alla custodia e manutenzione ordinaria dei beni appartenenti alla Fondazione;

‑ svolge tutte le altre mansioni a lui attribuite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

20.3 Per il compimento degli atti di sua competenza è investito dei poteri di firma.

 

Articolo 21 ‑ COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

21.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dal fondatore.

21.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti:

‑ partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Diret­tivo;

‑ controlla la gestione finanziaria della Fondazio­ne;

‑ accerta la tenuta delle scritture contabili;

‑ effettua periodiche verifiche di cassa;

‑ redige la relazione che accompagna il bilancio di esercizio.

21.3 I Revisori dei Conti sono scelti tra professio­nisti ed esperti in materia economica, finanziaria e giuridica. Il Collegio nella sua prima riunione nomina il Presidente.

21.4 I Revisori dei Conti restano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.

 

Articolo 22 ‑ COMITATO SCIENTIFICO ‑ DIRETTORE SCIENTIFICO

22.1 Il Comitato Scientifico è composto fino ad un massimo di quindici membri, nominati dal Consiglio Direttivo e per la prima volta dall'ente fondatore anche successivamente all'atto costitutivo.

22.2 I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere rinnovati. Essi sono scelti tra esponenti qualificati del mondo scientifico e cultu­rale, che abbiano una particolare competenza ed esperienza in materia di applicazione delle tecnolo­gie dell'informazione e della comunicazione ai beni e alle attività culturali.

22.3 Il Comitato svolge funzioni consultive ed ha il compito di:

‑ formulare proposte e progetti per iniziative ine­renti ai programmi della Fondazione, della cui atti­vità definisce le linee guida;

‑ esprimere valutazioni e pareri sulle strategie e sui programmi della Fondazione.

22.4 Il coordinatore del Comitato scientifico, scelto fra i suoi componenti, è nominato dal fondatore.

22.5 Il Comitato è convocato dal coordinatore quando lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo che è invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Segretario della Fondazione.

Il coordinatore nomina un segretario che redige i verbali ed esplica le funzioni di segreteria per il Comitato stesso.

22.6 Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga op­portuno o necessario, più nominare un Direttore Scientifico per organizzare, promuovere e coordinare le attività scientifiche della Fondazione, cu­rando in particolare le relazioni con gli Enti e con le Istituzioni che collaborano all'attuazione dei programmi scientifici e di ricerca della Fondazione. All'atto della nomina il Consiglio potrà meglio determinare le mansioni, i compiti ed i poteri del Direttore Scientifico

 

Articolo 23 ‑ ESERCIZI E BILANCIO

23.1 Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre del­l'anno in cui la Fondazione avrà conseguito il ri­conoscimento della personalità giuridica.

23.2 Al termine di ogni esercizio sarà approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

23.3 Prima della sua approvazione il bilancio dovrà essere trasmesso al fondatore e al Collegio dei Re­visori dei Conti i quali potranno chiedere chiari­menti e precisazioni nonché formulare osservazioni e suggerimenti da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti redigerà apposita relazione per illustrare il bi­lancio esprimendo il proprio parere sull'approvazio­ne.

 

Articolo 24 ‑ DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

24.1 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuato dopo la liquidazione sarà devoluto a favore di altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilirà il fon­datore Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

 

Articolo 25 ‑ RINVIO

25.1 Per quant’altro non previsto dal presente sta­tuto, la Fondazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile in materia di persone giuridiche pri­vate, nonché dalle altre nome di legge riguardanti le fondazioni e più in generale le organizzazioni no profit.

Data di inserimento: 02/04/2009
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